Art. 5.
(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza).

      1. Chiunque effettua, mediante l'ausilio di mezzi elettronici, il trattamento di dati personali ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio

 

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per la pubblica sicurezza è tenuto, nell'espletamento di tale attività, ad utilizzare software open standard.
      2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della pubblica amministrazione per il trattamento di dati personali e sensibili ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono conservati dalla pubblica amministrazione stessa al fine di consentire verifiche riguardo al controllo degli standard di sicurezza.
      3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del citato di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.